STATUTO
Articolo 1: E’ costituita la “Federazione Italiana delle Società di Servizi di Sperimentazione in Agricoltura” – associazione senza scopo di lucro tra società private che prestano Servizi di Sperimentazione di campo nel comparto agricolo; più brevemente denominata “FISSSA”.
Articolo 2: La Federazione ha sede in Poggio Renatico FE Via Altiero Spinelli n. 12 presso la sede della associata “S.P.F. srl.”
Articolo 3: La Federazione, nell’interesse degli organismi associati, ha come finalità:
a) Rappresentare l’insieme degli Organismi associati nelle sedi istituzionali, nazionali e sovranazionali promuovendo ogni opportuna iniziativa tendente a far conoscere, riconoscere e sostenere l’attività di servizi svolta dagli associati;
b) Tutelare gli interessi morali e materiali della categoria nei confronti di qualsiasi Ente, pubblico o privato, anche a livello internazionale;
c) Designare e nominare propri rappresentanti o delegati in enti, organi o commissioni ove tale rappresentanza sia richiesta o ammessa;
d) Promuovere la concertazione tra Organismi che operano nello stesso settore o che perseguono gli stessi obiettivi, in Italia o all’estero;
e) Favorire le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi comuni.
Articolo 4: La Federazione persegue la realizzazione dei suoi scopi statutari:
a) Dotandosi di tutti i mezzi e le strutture ritenuti idonei ai propri organi sociali;
b) Aderendo o partecipando alla costituzione di Enti, Istituzioni e Organismi nazionali ed internazionali.
Articolo 5: Possono essere soci della Federazione le Società private, iscritte presso il Registro delle imprese italiane e con sede legale in Italia, che realizzano servizi di sperimentazione di campo con prodotti fitosanitari e che accettano lo Statuto della Federazione.
a) I soci si distinguono in: Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Onorari e Soci Straordinari.
- Soci Fondatori: le Società che hanno firmato l’Atto costitutivo;
- Soci Ordinari: le Società che, possedendo i requisiti previsti dal presente statuto, sono state ammesse a far parte della Federazione;
- Soci Onorari: soggetti con particolari meriti nel campo della ricerca e/o nel campo della sperimentazione dei prodotti fitosanitari, proposti dai Soci Fondatori e Ordinari;
- Soci Straordinari: le società che, per mancanza di uno o più requisiti previsti dallo statuto o per caratteristiche intrinseche della stessa società, ritenute dal Consiglio Direttivo non perfettamente in linea con quelle tipiche delle società aderenti alla Federazione, vengono accettate come soci facenti parte dell’elettorato attivo ma che non possono essere annoverati nell’elettorato passivo. Ad essi spetta, comunque il pagamento dei contributi associativi.
b) Modalità e condizioni di adesione: Per aderire alla Federazione occorre presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante della Società indicante il nominativo del rappresentante presso la Federazione; su tale domanda delibera l’Assemblea (o il Consiglio Direttivo dopo aver sentito il parere di tutti i soci). La domanda di iscrizione deve essere accompagnata da idonea documentazione comprovante l’attività svolta ed il possesso dei requisiti minimi previsti dalla vigente normativa in materia. Specifiche informazioni saranno contenute nell’eventuale Regolamento della Federazione.
c) Decadenza e recesso: La qualità di associato si perde per recesso a seguito di dimissioni, che non libera l’associato dagli impegni finanziari relativi ad iniziative deliberate dall’Assemblea durante la sua condizione di associato; per espulsione deliberata dall’Assemblea a seguito di gravi e ripetute violazioni dello statuto; per decadenza, a seguito della perdita di uno o più dei requisiti richiesti dalle normative vigenti; per mancato pagamento delle quote associative; per scioglimento della Federazione deliberato dall’Assemblea.
Articolo 6: Sono organi della Federazione:
a) L’Assemblea;
b) Il Consiglio direttivo;
c) Il Presidente e il Vice Presidente;
d) Il Tesoriere.
Articolo 7: L’Assemblea è costituita dai soci, rappresentati dai rispettivi loro delegati muniti degli opportuni poteri. All’Assemblea possono partecipare altri rappresentanti degli Organismi federati, nel numero massimo di due per organismo, di cui però uno solo avrà diritto di voto.
L’Assemblea ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, secondo quanto indicato negli articoli seguenti ed è l’organo di programmazione e di verifica della Federazione.
Articolo 8: L’Assemblea in seduta ordinaria:
a) Stabilisce indirizzi di politica associativa;
b) Decide il programma e le attività della Federazione;
c) Decide sull’adesione o sulla partecipazione alla costituzione di Enti, Istituzioni, Organismi e Commissioni nazionali e internazionali nominando un rappresentante della Federazione.
d) Approva il bilancio consuntivo e la relazione del Presidente;
e) Stabilisce le contribuzioni associative;
L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo scelto tra i rappresentanti delle Società federate. Le cariche hanno durata triennale sono prestate a titolo gratuito e sono rinnovabili. Il presidente che avrà assolto a tale mandato per tre mandati consecutivi non sarà immediatamente rieleggibile.
Articolo 9: L’Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all’anno di cui una entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio. Essa inoltre può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e/o a richiesta di almeno 1/3 (un terzo) delle Società federate. La convocazione dell’Assemblea dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data fissata mediante qualsiasi forma che lasci traccia e dovrà recare anche dettagli relativi alla seconda convocazione e in ogni caso l’ordine del giorno.
Articolo 10: L’Assemblea delibera in sede straordinaria sui seguenti argomenti:
a) Eventuali modifiche allo statuto;
b) Scioglimento e messa in liquidazione della Federazione, destinando l’eventuale residuo attivo parimenti agli stessi soci.
Tale Assemblea viene convocata dal Presidente su richiesta di almeno 1/3 dei soci.
Articolo 11: L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione ed in sua assenza dal Vicepresidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina ad inizio di ogni seduta un Segretario e, se necessario, due scrutatori.
Articolo 12: Le deliberazioni in sede ordinaria sono valide: in prima convocazione allorché siano presenti la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto.
Le deliberazioni in sede straordinaria sono valide con la presenza del 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto.
Articolo 13: Il Presidente dell’Assemblea ha diritto ad un voto. Ogni Società membro dell’Assemblea avrà diritto ad un solo voto indipendentemente dal numero di suoi rappresentanti che vi partecipano. Ciascun componente dell’Assemblea può essere portatore di una sola delega. Tutte le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.
Articolo 14: Il Consiglio direttivo è l’organo responsabile della esecuzione delle linee programmatiche generali stabilite dall’Assemblea. Il Consiglio direttivo è composto da 3 (tre) soci ordinari eletti dall’Assemblea, compresi il Presidente e il Vicepresidente e ha durata triennale .
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza. Ciascun componente associato potrà esprimere al massimo un solo rappresentante nel consiglio direttivo. Ciascun componente del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto.
Articolo 15: Il Consiglio direttivo:
a) Stabilisce tempi, modi e strumenti per la traduzione delle linee programmatiche fissate dall’Assemblea e ne verifica l’attuazione;
b) Predispone documenti di indirizzo;
c) Predispone gli ordini del giorno dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria;
d) Ha il compito di ordinaria e straordinaria amministrazione;
e) Convoca l’Assemblea ordinaria e straordinaria. Il Presidente nomina ad inizio di ogni seduta un Segretario. Il Consiglio direttivo si riunisce alla bisogna su convocazione di uno qualsiasi dei componenti.
Articolo 16: La Federazione è presieduta da un Presidente che la rappresenta ad ogni effetto di legge e statutario; ha potere di firma che può delegare. Il Presidente attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo. Il Presidente si avvale della collaborazione del Vicepresidente. Il Presidente può conferire ad altre persone deleghe e mandati specifici per la realizzazione degli scopi e delle attività della Federazione.
Articolo 17: Il Tesoriere redige i bilanci consuntivi della Federazione. Partecipa all’Assemblea e al Consiglio, ma non avrà diritto di voto se scelto al di fuori dei membri di tali organi.
Articolo 18: Il patrimonio della Federazione è costituito dalle quote associative, da eventuali contributi straordinari degli stessi soci e da qualsiasi altro contributo pubblico o privato che dovesse pervenire alla Federazione. Quota associativa: Tale quota è determinata nell’importo di 300(trecento) Euro versata al momento dell’accettazione del socio, più una quota associativa annuale di 200(duecento) Euro da versarsi ogni anno entro la data del 30 aprile. Successive modifiche a tali quote sociali potranno essere decise in seno all’Assemblea dei soci e riportate nel regolamento senza richiedere la modifica del presente statuto.
Articolo 19: La durata delle Federazione è fissata fino al giorno 31 dicembre dell’anno 2100.
Articolo 20: Per quanto non previsto nel presente statuto saranno applicate le disposizioni di legge contemplate dal Codice Civile.